STATUTO
Art. 1
Denominazione dell'ente, sede, durata
E' costituita in Roma con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni 29, una libera Associazione internazionale denominata "Ius Primi Viri", la cui sigla è IPV, di durata illimitata.
Art. 2
Scopo
L'Associazione, apartitica e senza scopo di lucro, è aperta ai cittadini del mondo, che al di sopra di tutte le barriere politiche, ideologiche, economiche, intendono cooperare per l'integrazione dei popoli e proporre alle istituzioni politiche strumenti idonei a concretizzare l'opera comunitaria non solo per l'Europa, ma per l'intero globo terrestre.
L'Associazione è fondata sulla "Dichiarazione Programmatica per una Strategia Comunitaria”, allegata al presente Statuto quale parte integrante.
Ogni Socio si impegna a collaborare attivamente per il perseguimento dei principi formulati nella Dichiarazione.
Art. 3
Attività
L'Associazione opera attraverso ogni tipo di iniziativa adeguata alle sue finalità, quale convegni e seminari, conferenze, studi, ricerche, consulenze scientifiche e istituti superiori universitari e post universitari.
Sono istituite in via permanente commissioni di studio idonee al raggiungimento dei fini sociali.
Possono essere istituiti, ogni volta che lo si ritenga opportuno, commissioni, comitati o dipartimenti a carattere consultivo o tecnico.
Art. 4
Dei soci
Gli intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione ne fanno parte quali Soci fondatori.
I Soggetti solidali con le finalità dell'Associazione, ritenuti meritevoli sotto il profilo umano, sociale, scientifico e culturale, a domanda possono esservi ammessi quali Soci ordinari con atto della Presidenza, ratificato dall'Assemblea degli Associati.
Con atto della Presidenza, motivato da speciali meriti, possono nominarsi Soci onorari. La nomina è sottoposta a ratifica dell'Assemblea dei Soci.
I soggetti interessati all'attività dell'Associazione possono, a domanda, essere ammessi a parteciparvi con qualifica di Aderenti, con atto della Presidenza, ratificato dall'Assemblea degli Associati.
La Presidenza attribuisce lo status di socio benemerito ai soggetti che abbiano acquisito altissimi meriti conferendo alla Associazione opere, servizi o beni di straordinaria importanza per la realizzazione dei fini istituzionali.
I cennati status di socio non presuppongono l'individualità fisica. Tali status di socio fondatore, benemerito, ordinario, aderente od onorario possono essere assunti da persone giuridiche od organismi di diversa natura, pubblici o privati, in persona dell'ufficio, individuale o collegiale, che ne ha la legale rappresentanza secondo l'ordinamento interno.
L'ente che abbia assunto lo status di socio dell'Associazione "Ius Primi Viri" esercita ed adempie in persona del suddetto legale rappresentante le prerogative, attive e passive, previste per il socio dal presente Statuto.
I Soci fondatori, i Soci ordinari e gli Aderenti sono tenuti annualmente ad un contributo nelle misure e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
Se un Socio non adempie ai suoi obblighi finanziari il Collegio dei Probiviri può sospendere l'esercizio dei suoi diritti.
I Soci fondatori e i soci benemeriti sono di diritto membri permanenti dell'Assemblea degli Associati.
Tutti i soci ordinari sono membri dell'Assemblea degli Associati..
I Soci onorari e gli Aderenti non sono membri dell'Assemblea, ma possono ad essa presenziare e prendere la parola senza diritto di voto.
Art. 5
Recesso ed esclusione degli associati
Lo stato di associato non è trasmissibile mortis causa o per atto inter vivos.
L'Associato può sempre recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, che ha effetto al termine dell'esercizio sociale in cui è intervenuta.
L'esclusione dell'Associato può essere disposta dall'Assemblea a maggioranza dei voti con la presenza di almeno metà dei componenti nei seguenti casi:
a) per disinteresse verso l'Associazione manifestato in modo inequivoco;
b) per incompatibilità con le finalità dell'Associazione;
c) per comportamenti pregiudizievoli all'Associazione ed in genere per gravi motivi e violazioni dell'Art. 2 dello Statuto.
La delibera di esclusione non è valida se l'addebito non sia stato preventivamente contestato specificamente per iscritto all'Associato da parte del Collegio dei Probiviri, il quale - previa eventuale sospensione cautelare per ragione di grave incompatibilità decorso il termine da esso assegnato all'Associato per le controdeduzioni, non inferiore a quindici giorni, valutate le giustificazioni eventualmente addotte, dispone a maggioranza di non procedere se la contestazione appare palesemente infondata; in caso contrario ne rimette tempestivamente l'esame all'Assemblea, a sua richiesta appositamente convocata, che delibera con le maggioranze previste al terzo comma del presente articolo.
Gli Associati receduti od esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritti sul fondo comune.
Art. 6
Ordinamento dell'associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale degli Associati;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Segretario Generale Aggiunto;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- le Delegazioni locali;
- il Comitato internazionale dei Segretari delle Delegazioni;
- le Commissioni permanenti di studio.
Art. 7
Assemblea generale degli associati
L'Assemblea generale è costituita dai Soci fondatori, dai Soci benemeriti e dai Soci ordinari.
L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione. Delibera gli indirizzi generali dell'Associazione, approva il bilancio preventivo e consuntivo.
E' convocata almeno una volta l'anno entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale.
E' inoltre convocata dalla Presidenza o dal Comitato Esecutivo quando ne ravvisi la necessità, quando ne sia fatta richiesta motivata da un decimo dei componenti dell'Assemblea medesima o dalla maggioranza del Collegio dei Probiviri per le questioni di propria competenza.
Ogni tre anni l’Assemblea generale procederà ad una valutazione dell’operato dell’Associazione nel triennio precedente e ad un’eventuale modifica delle strategie operative.
Art. 8
Deliberazioni dell'assemblea
L'Assemblea generale degli Associati delibera a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei componenti dell'Assemblea; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno della prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare lo Statuto o l'Atto Costitutivo occorrono la presenza di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea dell'Associazione ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione - per impossibilità di raggiungimento dello scopo o per incompatibilità della sua attività con le finalità statutarie - la liquidazione e la devoluzione del fondo e del patrimonio comune, secondo il successivo Art. 18, è richiesta la presenza di almeno quattro quinti dei componenti e il voto unanime dei presenti.
La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti comunicato almeno quindici giorni prima, mediante affissione nell'albo dell'Associazione esposto agli Associati e, per i componenti dell'Assemblea residenti fuori del Comune in cui ha sede l'Associazione, mediante lettera, email o stampa periodica dell'Associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri componenti mediante delega scritta.
A ciascun associato non possono essere conferite più di due deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da persona da questi designata.
Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale o, in assenza di questi e del Segretario generale aggiunto, da persona designata dagli intervenuti.
Dell'Assemblea si redige verbale trascritto nel libro delle adunanze assembleari.
Art. 9
Presidenza dell'associazione
L'Associazione è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea nella persona di un socio che per imparzialità e comprovata competenza sia in grado di espletare tutte le mansioni idonee al conseguimento delle finalità istituzionali e di assicurare la continuità di indirizzo dell'Associazione nel tempo e nello spazio.
Il Presidente mantiene l'unità di indirizzo dell'Associazione, promuovendone e coordinandone l'attività. Esamina le misure idonee a realizzare lo scopo dell'Associazione e le comunica all'Assemblea e al Comitato Esecutivo.
Emana il regolamento burocratico dell'Associazione.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è riconfermabile.
Per la nomina o la revoca del Presidente l'Assemblea dei Soci delibera con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.
Il Presidente é membro di diritto del Comitato Esecutivo.
Con atto del Presidente, ratificato dall'Assemblea, sono nominati i Soci ordinari, i Soci aderenti e i Soci onorari.
Il Presidente è l'organo competente ad agire in nome dell'Associazione.
Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo. Vigila ed opera con i mezzi più idonei per l'esatta osservanza delle norme statutarie e per il perseguimento degli scopi e delle strategie sociali, anche mediante il conferimento di incarichi speciali.
Art. 10
Vicepresidenza
Il Vicepresidente è nominato dal Presidente fra gli Associati e la sua nomina deve essere ratificata dall’Assemblea degli Associati.
Dura in carica quattro anni ed è riconfermabile.
Il Vicepresidente esercita le funzioni delegategli dal Presidente, nei limiti dell'atto di delega.
E' membro di diritto del Comitato Esecutivo.
Possono essere nominati più Vicepresidenti.
Art. 11
Segretario generale
Il Segretario Generale è nominato dal Presidente dell'Associazione e la sua nomina va ratificata dall’Assemblea.
Dura in carica quattro anni ed è riconfermabile.
E' membro di diritto del Comitato Esecutivo.
Promuove e cura le relazioni pubbliche per il buon funzionamento dell'Associazione.
Sovraintende all'organizzazione burocratica dell'Associazione.
Ha funzioni di verbalizzazione dell'Assemblea, custodisce la documentazione amministrativa ed espleta ogni adempimento burocratico connesso all'attività istituzionale dell'Associazione.
Art. 12
Segretario generale aggiunto
Il Segretario Generale Aggiunto è nominato dal Presidente dell'Associazione e la sua nomina va ratificata dall’Assemblea.
Dura in carica quattro anni ed è riconfermabile.
Supplisce il Segretario Generale in caso di necessità ed esercita le funzioni da esso delegategli.
E' membro di diritto del Comitato Esecutivo.
Art. 13
Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da tre membri dell'Assemblea generale dei Soci, da questa nominati ogni quattro anni con le maggioranze previste all’art.9, comma sesto, del presente Statuto. .
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
Ha funzioni di amministrazione dell'Associazione.
Predispone il bilancio preventivo ed annualmente deve rendere all'Assemblea il conto della sua gestione.
Il Comitato Esecutivo può delegare in tutto o in parte le sue funzioni ad uno o più dei suoi componenti.
Delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno cinque componenti.
Il Comitato Esecutivo adotta il proprio regolamento interno ed il regolamento finanziario.
Art. 14
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri dell'Associazione, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche. Essi sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze previste nell'Art. 9, comma sesto, del presente Statuto.
Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie tra gli Associati connesse alle attività sociali ed esercita le funzioni previste nell'Art. 5 del presente Statuto.
Decide a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.
I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.
Art. 15
Delegazioni locali
Al fine di promuovere le relazioni dell'Associazione con le istituzioni locali e di attuare capillarmente le finalità dell'Associazione sono istituite Delegazioni locali con atto del Presidente.
Il Presidente provvede a disciplinare, in stretta osservanza delle norme valutarie italiane ed internazionali, l'ordinamento interno delle singole Delegazioni in relazione alla particolarità delle situazioni locali; nomina altresì un Segretario della Delegazione attribuendogli le funzioni necessarie al perseguimento nell'ambito territoriale dello scopo dell'Associazione.
Il potere di rappresentanza del Segretario delle Delegazioni locali è circoscritto all'ambito territoriale della singola Delegazione ed è specificamente determinato nell'atto di nomina.
Art. 16
Comitato internazionale dei segretari delle delegazioni
E' composto dai Segretari di ciascuna Delegazione locale per il coordinamento dell'attività internazionale dell'Associazione.
I singoli componenti del Comitato internazionale dei Segretari delle Delegazioni possono farsi rappresentare alle riunioni indette dal Presidente dell'Associazione mediante accreditamento scritto.
Art. 17
Entrate e patrimonio
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle contribuzioni annuali degli Associati, stabilite dall'Assemblea, dagli eventuali proventi delle attività associative, da elargizioni e lasciti da parte di Soci o di terzi, da sovvenzioni dello Stato o di altri soggetti, da finanziamenti di progetti e ricerche.
Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione.
Essi sono amministrati dal Comitato Esecutivo in conformità delle finalità dell'Associazione.
Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale dell'ente sono reimpiegati nell'esercizio finanziario successivo per il miglioramento ed ampliamento dell'attività associativa, senza divisione, tra gli Associati, di alcuna somma.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo e del patrimonio comune.
Il bilancio dell'Associazione è sottoposto ogni anno all'approvazione dell'Assemblea degli Associati secondo le norme fissate dal regolamento finanziario.
Il Comitato Esecutivo sottopone all'Assemblea degli Associati eventuali esigenze straordinarie comportanti spese superiori all'ammontare degli stanziamenti già iscritti in bilancio.
Art. 18
Scioglimento ed estinzione
In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione i beni residui sono devoluti - con deliberazione assembleare adottata con le maggioranze previste dall'Art. 8, terzo comma del presente Statuto - a finalità convergenti.
Art. 19
I Soci fondatori, ordinari, onorari nonché gli aderenti offrono gratuitamente la loro opera per il raggiungimento dei fini sociali. E' ammesso il rimborso di spese sostenute per attività istituzionali, preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.
Art. 20
L'Associazione può conferire riconoscimenti e attestazioni.
Art. 21
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.